Legge 8 marzo 1951, n. 122 Art. 21
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; 2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) . ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) . ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962)) .