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Legge 29 giugno 1951, n. 531 · Legge 29 giugno 1951, n. 531 — Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Legge 29 giugno 1951, n. 531 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti dell' art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell' art. 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.