Legge 22 agosto 1951, n. 962 Art. 2
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata.