Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 Art. 21
((Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila)) .
((Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila)) .