Legge 8 gennaio 1952, n. 26 Art. 3
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-1951.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-1951.