Legge 8 gennaio 1952, n. 6 Art. 4
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, e' supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione. (4) ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2 , 3 , 4 , 12 , 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".