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IT · Legge 18 gennaio 1952, n. 40

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

In Kraft31 ArtikelText geprüft am 26.10.2026

Inhalt

  1. CAPO I. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario.
  2. Art. 1
  3. Art. 2
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. CAPO II. Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere.
  9. Art. 7
  10. Art. 8
  11. CAPO III. Del conferimento del grado di sottobrigadiere.
  12. Art. 9
  13. Art. 10
  14. Art. 11
  15. Art. 12
  16. Art. 13
  17. CAPO IV. Dell'avanzamento al grado di appuntato e del conferimento della qualifica di finanziere scelto.
  18. Art. 14
  19. Art. 15
  20. CAPO V. Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori.
  21. Art. 16
  22. Art. 17
  23. Art. 18
  24. CAPO VI. Avanzamento dei sottufficiali del servizio sedentario e dei sottufficiali e militari di truppa in congedo.
  25. Art. 19
  26. Art. 20
  27. CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
  28. Art. 21
  29. Art. 22
  30. Art. 23
  31. Art. 24
  32. Art. 25
  33. Art. 26
  34. Art. 27
  35. Art. 28
  36. Art. 29
  37. Art. 30
  38. Art. 31