Legge 7 marzo 1952, n. 95 Art. 2
E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
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- Legge 7 marzo 1952, n. 95 Art. 9
E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .