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Legge 27 marzo 1952, n. 198 · Legge 27 marzo 1952, n. 198 — Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato

Legge 27 marzo 1952, n. 198 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592 , convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891 , modificato con l' art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240 , e dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , sono fissate come segue: a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria; b) lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 .