Legge 27 marzo 1952, n. 348 Art. 4
La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, e' assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.