Legge 29 marzo 1952, n. 522 Art. 2
Alla spesa di cui al precedente articolo viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quella della spesa di vari Ministeri nonche' ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio 1950-51. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.