Legge 18 giugno 1952, n. 673 Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.