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Legge 27 giugno 1952, n. 676 · Legge 27 giugno 1952, n. 676 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-1953

Legge 27 giugno 1952, n. 676 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.