Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 10 luglio 1952, n. 913 · Legge 10 luglio 1952, n. 913 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953

Legge 10 luglio 1952, n. 913 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.