Legge 20 luglio 1952, n. 1007 Art. 3
E' chiamato a far parte del Consiglio superiore di sanita' il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici. La presente legge, munita del sigillo dello State, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI