Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 13
CAPO III Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.
Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.