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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 13

CAPO III Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.

In KraftAmtlicher Text

Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalita' concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.