Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 13Rinvio
CAPO II DEI CONSORZI DI PREVENZIONE
Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.