Legge 2 agosto 1952, n. 1221 Art. 11
Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all' art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519 , e' prorogato di un triennio.