Legge 2 agosto 1952, n. 1221 Art. 20
Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Societa' veneta per il tratto Venezia-Fusina.
Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Societa' veneta per il tratto Venezia-Fusina.