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Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 · Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 — Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392

Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'aumento disposto con l' art. 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 , si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , ed e' calcolato come per i Comuni elencati nell'art. 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge. La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'art. 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 .