Legge 1 dicembre 1952, n. 1908 Art. 9
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.