Legge 5 gennaio 1953, n. 2 Art. 2
Alla spesa di cui al precedente art. 1 verra' fatto fronte con riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione recata dall'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1952-53, con incidenza sullo stanziamento del capitolo 206 dell'indicato stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.