Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 21Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni
TITOLO III Organi della Regione CAPO I. IL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.