Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 12Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanzia, competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente. Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436 , sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 .