Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 26Limiti dell'indennizzo per determinati beni
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo e' corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.