Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 34Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti. Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.