Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 48Danni a fabbricati non espressamente considerati
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo e' concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27.