Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 54Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso. La ricostruzione in luogo diverso puo' non essere ammessa, quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.