Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 62Saggio di interessi dei mutui
CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
I mutui sono stipulati al saggio che sara' determinato con decreti del Ministro per il tesoro. In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda, Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.