Legge 29 maggio 1954, n. 314 Art. 2
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'art. 1 sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi.