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Legge 20 dicembre 1954, n. 1221 · Legge 20 dicembre 1954, n. 1221 — Proroga del termine previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Legge 20 dicembre 1954, n. 1221 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il termine di cinque anni, previsto dall' art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983 , per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), e' prorogato di altri cinque anni.