Legge 20 dicembre 1954, n. 1221 Art. 1
Il termine di cinque anni, previsto dall' art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983 , per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), e' prorogato di altri cinque anni.
Verweist auf
- Legge 20 dicembre 1954, n. 1221 Art. 6