Legge 27 febbraio 1955, n. 53 Art. 7
I posti che in applicazione della presente legge si renderanno vacanti nei ruoli organici ordinari dovranno essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori, in possesso del prescritto titolo di studio. I posti che non venissero coperti mediante tali concorsi, saranno messi a concorso pubblico.