Legge 27 febbraio 1955, n. 65 Art. 1
Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.
Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.