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Legge 27 febbraio 1955, n. 84 · Legge 27 febbraio 1955, n. 84 — Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza

Legge 27 febbraio 1955, n. 84 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso. Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba, entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.