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Legge 23 marzo 1956, n. 296 · Legge 23 marzo 1956, n. 296 — Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche

Legge 23 marzo 1956, n. 296 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli Istituti di credito di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese, di qualsiasi genere e dimensione, aventi per finalita' la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento ed il rinnovo di quelli esistenti; purche' sia preso l'impegno che la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti, sia assunta, per almeno il 50 per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche - indicate nel precedente art. 1 - licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime nel periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge.