Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 13
Le posizioni degli ufficiali in ((servizio permanente)) sono: a) servizio effettivo; b) a disposizione; c) aspettativa; d) sospensione dall'impiego.
Le posizioni degli ufficiali in ((servizio permanente)) sono: a) servizio effettivo; b) a disposizione; c) aspettativa; d) sospensione dall'impiego.