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Legge 29 marzo 1956, n. 288 · Legge 29 marzo 1956, n. 288 — Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 29 marzo 1956, n. 288 Art. 49

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.