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Legge 31 marzo 1956, n. 293 · Legge 31 marzo 1956, n. 293 — Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private

Legge 31 marzo 1956, n. 293 Art. 39

In KraftAmtlicher Text

Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1949.