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Legge 31 marzo 1956, n. 294 · Legge 31 marzo 1956, n. 294 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Legge 31 marzo 1956, n. 294 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Nel perimetro di cui all'art. 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sara' fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso. In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili. In mancanza provvede d'ufficio il sindaco con la procedura di cui all'art. 3.