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Legge 28 giugno 1956, n. 596 · Legge 28 giugno 1956, n. 596 — Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948

Legge 28 giugno 1956, n. 596 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, e' autorizzata la corresponsione agli enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici. Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli enti gestori le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione. Identico impegno assumeranno gli enti gestori verso lo Stato.