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Legge 27 luglio 1956, n. 771 · Legge 27 luglio 1956, n. 771 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957

Legge 27 luglio 1956, n. 771 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati: a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge; b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita', generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.