Legge 31 luglio 1956, n. 991 Art. 13
((A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42. L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti)) .