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Legge 27 novembre 1956, n. 1407 · Legge 27 novembre 1956, n. 1407 — Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619

Legge 27 novembre 1956, n. 1407 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purche' la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.