Legge 23 dicembre 1956, n. 1417 Art. 21Personale amministrativo della carriera direttiva
CAPO II ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE
I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti. ((Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati. Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali)) . ((3)) I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".