Legge 27 dicembre 1956, n. 1444 Art. 2
Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori. Il Governo e' delegato, nel termine stabilito dall'art. 7, a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella M annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086 . La ripartizione sara' fatta in base alle esigenze di servizio.