Legge 27 dicembre 1956, n. 1467 Art. 2
L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1 gennaio 1956 ed avra' termine col 31 dicembre 1965.
L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1 gennaio 1956 ed avra' termine col 31 dicembre 1965.