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Legge 11 gennaio 1957, n. 6 · Legge 11 gennaio 1957, n. 6 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 Art. 39

CAPO VI Disposizioni comuni

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando: 1) non inizia i lavori nel termine prescritto; 2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria; 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione; 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione; 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione; 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge; 8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.