Legge 12 agosto 1957, n. 752 Art. 49Prescrizione e decadenza
TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.