Legge 27 settembre 1957, n. 876 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo XXI, lettera E), dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo XXI, lettera E), dell'Accordo stesso.