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Legge 10 ottobre 1957, n. 921 · Legge 10 ottobre 1957, n. 921 — Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche

Legge 10 ottobre 1957, n. 921 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all' art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.